Già in vigore |
tasso alcolemico zero
per neopatentati (solo B), conducenti minori di
21 anni e autisti
professionali di mezzi pesanti. Il conducente
di età inferiore a 18 anni trovato con
tasso alcolemico
>0 <0,5 non potrà conseguire
la patente B prima di aver compiuto 19
anni. Se trovato con tasso alcolemico
>0,5 non potrà conseguirla, invece, prima del
21°anno d'età. Per questi conducenti a tasso
zero dovranno essere fatte 3 misurazioni per
l'accertamento. La sanzione economica per chi dovesse
avere un tasso <0,5 va da €.155 a €.624 e -5 punti e
verrà raddoppiata in caso d'incidente. Per tassi
superiori si applicano le sanzioni previste dall'art.186
che però saranno maggiorate da un terzo alla metà. Una
novità è la depenalizzazione
per chi risulti con tasso alcolemico >0,5 <0,8.
Chi supera il tasso di 1,5 ora rischia
l'arresto da 6 mesi a 1 anno e spunta la revoca della
patente. Infatti: "se il conducente in stato d'ebbrezza
provoca un incidente stradale, le sanzioni saranno
raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del
mezzo ( se di proprietà) per 180gg. Qualora il tasso
alcolemico accertato superi
1,5g/l, la Patente è sempre revocata.
Arrivano finalmente i lavori socialmente utili
per chi guida in stato d'ebbrezza (tranne per chi
provoca incidenti: per lui restano le pene detentive e
pecuniarie) che consisteranno in una prestazione di
attività non retribuita a favore della collettività da
svolgere, nel campo della sicurezza ed educazione
stradale, presso lo Stato, Regioni, Province, Comuni ed
Enti vari. (ART.33 30/07/2010) |
Limiti di velocità a 150
Km/h vincolati ai tratti stradali dotati di
Tutor e a tanti requisiti che probabilmente nessun Ente
avrà il coraggio di adottarli!( i limiti ci sono da
anni)
Le sanzioni economiche per chi supera il limite di oltre
10 fino a 40 km/h rimangono fissate in €.155 e -3 punti,
da 40 a 60 km/h passano a €.500 (con un massimo di €.
2000) e -6 punti, oltre i 60 passano a €.779 (con un
massimo di €.3119) e -10 punti. (ART.25) |
Se un conducente perde 5 punti poi,
nei 12 mesi successivi, ne perde ancora 5+5:
revisione della Patente (esame teoria+guida).
Quindi anche se non va a zero, il risultato è uguale!!!
(ma se ne perdo 15 tutti assieme, vale solo per una)
(ART.22 13/08/2010). Per fortuna non c'è molta
comunicazione fra le varie amministrazioni, per cui se
le tre infrazioni non vengono accertate dallo stesso
Ente.......... |
Il ventilato recupero di 5 punti con
corsi di guida sicura non ha ancora
data certa!!! |
Conducenti over 80:
visita medica in Commissione Medica Provinciale e
qualora la struttura non garantisse il rinnovo entro la
scadenza, l'utente ha diritto ad un permesso di guida
(non rinnovabile) fino alla visita. Ma a condizione che
si sia preso appuntamento per la visita prima che scada
la patente.(15/09/2010) |
il foglio rosa
verrà stampato solo dopo il superamento dell'esame
teorico. Prima verrà rilasciata un'autorizzazione
(Foglio Rosa limitato)valida 6 mesi per due prove
d'esame teorico. Anche il foglio rosa varrà 6 mesi e
consentirà due prove d'esame pratico: superandone una si
conseguirà la Patente, se respinti due volte invece,
verrà invalidata anche la prova teorica superata con
l'autorizzazione e si dovrà ricominciare da capo con una
nuova autorizzazione. Tutti i candidati, privatisti o
allievi di Autoscuola, per sostenere l'esame di guida
dovranno essere muniti di un attestato (rilasciato da
un'autoscuola) comprovante l'esecuzione di un certo
numero di ore di guida in autostrada o strada
extraurbana e in visione notturna. L'esatto numero di
ore di guida verrà stabilito dal M.I.T. con apposito
decreto entro la data di entrata in vigore. (ART.20)
NON E' ANCORA IN VIGORE (forse entro la
fine del 2011)
Quello che invece si può fare è di
iniziare a seguire le lezioni di teoria in anticipo,
anche prima di aver concretizzato l'autorizzazione,
poichè non serve più aspettare il mese e un giorno
dall'autorizzazione stessa, per fare l'esame teorico.
Quindi, ancora prima dei diciotto anni,
si può fare l'iscrizione alla scuola e
cominciare la preparazione recuperando il mese che si
perderà poi per la maturazione del foglio rosa!
|
facsimile
dell'autorizzazione o Foglio Rosa limitato
 |
Cambia la modalità del Foglio Rosa e,
contemporaneamente, ritorna il Certificato
medico Anamnestico!! |
la "guida accompagnata"
a 17 anni per soggetti già in possesso di Patente A1
(così da poter essere sanzionati) sempre con lo stesso
accompagnatore (tutor) patentato da 10 anni, con simbolo
"GA" esposto sulla vettura che non potrà
superare il rapporto 55kw/t, 70kw come massimo.(dice
l'art.115 del C.d.S. modificato dalla legge 120/2010 -
Requisiti per la guida dei veicoli a motore.....1-bis:
ai minori che hanno compiuto 17 anni e che sono titolari
di patente di guida è consentita, ai fini di
esercitazione, la guida di autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5t., con
esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e
comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica
riferita alla tara di cui all'art.117, comma 2/bis,
purchè accompagnati da un conducente titolare di patente
di guida di cat. B o superiore da almeno 10 anni, previo
rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del
competente Ufficio.........1-ter: il minore autorizzato
ai sensi del comma precedente, può procedere alla guida
accompagnata da uno dei soggetti indicati solo dopo aver
effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida,
delle quali almeno 4 in autostrada o su strade
extraurbane e 2 in condizione di visione notturna,
presso un'Autoscuola con istruttore abilitato e
autorizzato.) Anche l'esame di guida per il
conseguimento della Patente di cat. B (solo al
compimento del 18° anno d'età) potrà essere effettuato
solo con autovettura dotata di doppi comandi e con
istruttore abilitato e autorizzato.
CI SONO BUONE SPERANZE CHE
ENTRO LA FINE DEL PRESENTE ANNO VENGA EMESSO IL DECRETO
ATTUATIVO DELL'ART.115 DAL C.1 bis AL C.1 septies CHE
FAREBBE PARTIRE LA GUIDA ACCOMPAGNATA A 17 ANNI CON
PATENTE A1. IL CONSIGLIO DI STATO HA ESPRESSO PARERE
POSITIVO PUR SUGGERENDO ALCUNE MODIFICHE: RESTIAMO IN
ATTESA!
FINALMENTE E' USCITO IL DECRETO
ATTUATIVO CHE ENTRERA' IN VIGORE DOPO 120gg. DALLA SUA
PUBBLICAZIONE, QUINDI IL 21/04/2012. |
Anche il titolare di
C.I.G.C.(patentino) è obbligato a usare lenti o
determinati apparecchi durante la guida se prescritti in
fase di rilascio. Art.173 c.1 in vigore da
30/07/2010. |
Invertire il senso di marcia in
autostrada o strada extraurbana principale e
attraversare lo spartitraffico comporta non più la
sospensione ma la revoca della Patente.
Art.176 c.22 |
Il conducente di velocipede che
circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il
tramonto a mezz'ora prima del sorgere del sole o nelle
gallerie su qualsiasi strada ha l'obbligo di indossare
il giubbotto o le bretelle retroriflettenti
ad alta visibilità. Art.182 c.9-bis entrato in
vigore 13/10/2010 |
L'utente della strada che, in caso
di incidente, dia danno ad animali da
affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di
fermarsi prestando assistenza agli animali per
assicurare loro un tempestivo soccorso. Lo stesso
comportamento dovrà essere tenuto dalle altre persone
coinvolte negli incidenti con danni ad animali.
Art.189 c.9-bis |
C'è Sospensione della
Patente quando c'è la reiterazione in un
biennio della violazione delle norme
relative alla limitazione della circolazione dei veicoli
che possono causare inquinamento. Art.7 c.13-bis |
Nell'ambito dell'accertamento della
persistenza dei requisiti psico-fisici per la guida
viene disposto l'obbligo per il personale responsabile
delle unità di terapia intensiva di
segnalare all'UMC Provinciale i soggetti che hanno
subito un coma della durata
superiore alle 48 ore, per i quali sarà
richiesto l'esame di revisione della Patente.
Art.128 c.1bis |
Rinnovo biennale della patente per
chi ha superato gli 80 anni. |
Innalzamento del limite d'eta' a
68
anni (prima era 65) per conducenti di mezzi pesanti
(CE, D). |
Il TUTOR può funzionare in
modalità istantanea se la postazione
fotografica dista almeno 1 km dall'ultimo accesso
autostradale (parere n.96431 del 02/12/2010) in
conformità con l'art.145 del dlgs.285/1992 "fuori dai
centri abitati non possono essere installati o
utilizzati dispositivi elettronici di rilevamento
velocità a distanza inferiore a 1 km.dal segnale del
limite di velocità". Mentre nei centri abitati,
ricordiamolo, la distanza minima è di 400m. |
Se la revisione del veicolo
scade in concomitanza di un giorno festivo
(sentenza n.23475 del 01/12/2010) la scadenza è
prorogata fino al primo giorno lavorativo successivo. |
Se l'Ente Pubblico non è in
regola con le norme sulla privacy (sentenza
n.2309 del 11/03/2010) non può utilizzare, nei confronti
del trasgressore, il materiale fotografico rilevato
dallo strumento accertatore in quanto non è in grado di
proteggere tale materiale. Questo è successo a un grosso
Comune che non aveva redatto il D.P.S. (documento
programmatico sulla sicurezza), non aveva approntato
sistemi per la protezione dei dati ne nominato il
responsabile della sicurezza dei dati. L'art.11 del
Codice privacy prevede infatti l'inutilizzabilità dei
dati ottenuti in violazione del codice stesso. |
Si possono usare dispositivi
che rivelano l'ubicazione di autovelox o altro
(tipo coyote o moderni navigatori) purchè non
interferiscano col loro funzionamento (parere
22/09/2010). Tali dispositivi non sono in contrasto con
l'art.45 del C.d.S. in quanto non sono in grado di
fornire informazioni sull'effettuazione di servizi di
controllo della velocità in tempo reale. Tutto conforme
alla tendenza attuale di dare la massima trasparenza
alle postazioni velox. |
Le grandi dimensioni dell'Azienda e
il relativo grande numero di autoveicoli utilizzati non
sono più un giustificato motivo per nascondere le
generalità del conducente trasgressore: la Corte di
Cassazione con sentenza n.24457 del 02/12/2010 con
riferimento all'art.126-bis del C.d.S. , stabilisce che
il proprietario dell'autoveicolo non può non sapere
l'identità del soggetto a cui lo affida.
COMUNQUE, PER IL MOMENTO, SUSSISTE ANCORA LA
POSSIBILITA' DI NON DICHIARARE IL CONDUCENTE PAGANDO
PERO' L'AMMENDA+270€+SPESE DI NOTIFICA SENZA
DECURTAZIONE PUNTI. |
Aumentano del 2,4% gli
importi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni stradali (in conformità con
quanto stabilito dal C.d.S. sugli adeguamenti ISTAT
biennali). Dall'aumento sono escluse le norme entrate in
vigore dal 1°gennaio 2009 in quanto per quelle non sono
ancora trascorsi i due anni. |
Partono i nuovi quiz ministeriali
con schede da 40 domande con 2 risposte secche.
Comprendono tutti i 25 capitoli del programma (due
domande per i 15 capitoli più importanti, una domanda
per gli altri 10) e ammettono sempre solo 4 errori (con
5 si è respinti). Il testo dei quiz non sarà solo in lingua
italiana per tutti. Si potranno avere in
francese e in tedesco
nelle regioni a statuto speciale (Alto Adige e Val
d'Aosta) |
La più volte rimandata limitazione
di 55kw/t. (riferito alla tara) con un tetto massimo di
70kw per neopatentati
e per un anno di tempo. Restano comunque invariate le
limitazioni di velocità già esistenti per loro per un
periodo di tre anni.
Qualche esempio:
FIAT 500 (dalla carta di circolazione) RAPPORTO
POTENZA/TARA = 54,255 kw/T POTENZA MAX
(P.2) = 51 kw
questa autovettura è guidabile dal neopatentato in
quanto il rapporto è giusto e non si supera la potenza
massima.
FIAT MULTIPLA n.p. RAPPORTO POTENZA/TARA =
49 kw/T POTENZA MAX = 79 kw
questa autovettura non è guidabile dal neopatentato in
quanto il rapporto è giusto ma si supera la potenza
massima di 70 kw.
Sulle carte di circolazione delle autovetture
immatricolate dal 2007 c'è già calcolato il rapporto
potenza/tara sulla carta di circolazione, per le
autovetture più vecchie bisogna calcolarlo con una
proporzione:
55kw : 10q = X : tara della propria autovettura
X = 55xtara
10
55kw : 10q = potenza della propria autovettura : X
X = potenzax10
55
LISTA
AUTO GUIDABILI DAI NEOPATENTATI
Per il momento è consentito esercitarsi con auto più
potenti col foglio rosa e una persona idonea a fianco in
funzione di istruttore.
Poichè siamo in Italia, c'è una "svista": le
autovetture(M1) immatricolate autocarro(N1) non
compaiono nella legge.
Quindi se in famiglia c'è un SUV intestato alla ditta
come autocarro e il figliolo neopatentato è inserito
nell'azienda, lo può tranquillamente guidare alla faccia
delle restrizioni!!!!
DURANTE LE ESERCITAZIONI DI GUIDA
COL FOGLIO ROSA SULLA VETTURA DI FAMIGLIA CON
L'ACCOMPAGNATORE COI GIUSTI REQUISITI, TALE RAPPORTO
PUO' ESSERE SUPERATO MA DOPO, CONSEGUITA LA PATENTE, NON
PIU'! |
Recupero punti con esame
finale e rimane la frequenza obbligatoria. Non sarà un
test molto difficile (scheda quiz da 20 domande sulla
sicurezza stradale!?)lo stabilirà il M.I.T. con un
proprio decreto. ( ART.22 )
NON ANCORA APPLICATO |
Quando la Patente scade non si
rinnova più ma si fa direttamente il duplicato. (ART.21)
NON E' ANCORA IN VIGORE |
Il C.I.G.C.
(certificato idoneità alla guida del ciclomotore)
prevede anche la prova pratica e un'ora di teoria in più
per la conoscenza del funzionamento del mezzo in
emergenza! Inasprite anche le sanzioni per chi modifica
i ciclomotori.(ART.14) . E' operativo dal
01/04/2011......Bel pesce d'aprile!!
N.B. Le esercitazioni pratiche saranno consentite solo
dopo il superamento della prova teorica. L'esame di
guida si potrà fare solo se è trascorso un mese
dall'idoneità teorica. Durante le esercitazioni di
guida, l'assicurazione copre in caso di sinistro, ma
essendo il conducente non ancora provvisto
dell'attestato di idoneità, con diritto di
rivalsa, quindi guidate con prudenza e in
luoghi poco frequentati (consiglio gratuito). La
dotazione di punti dell'attestato di idoneità è di 20
punti come per tutte le patenti e uguale è la modalità
di decurtazione (in caso di infrazioni) e di recupero
dei punti o di revoca in caso di perdita totale dei
punti. |
A partire dal
12/02/2012 non potranno più circolare i
ciclomotori a 2,3,4 ruote dotati di targhino vecchio
tipo: non è obbligatorio cambiare la targa con quella
nuova entro la data sopra citata, ma in tal caso il
veicolo non deve circolare. |
I tempi di notifica dell'infrazione
sono passati da 150gg. a 90 gg., quindi
se non arriva dopo tre mesi viene annullata. |
I patentati ultraottantenni non
rinnovano più la patente di guida in Commissione Medica
Locale ma tornano dal medico monocratico. |
In vigore da
23/04/2012 GUIDA ACCOMPAGNATA |
Da lunedì 24/04/2012 si possono presentare le istanze per
ottenere l'autorizzazione, rilasciata dall'UMC Bologna, alla
guida accompagnata: ovviamente potranno presentarle i
diciassettenni muniti di patente cat.A1. Saranno respinte
le richieste di chi ha avuto provvedimenti sulle patenti nel
primo anno come pure non saranno accettati accompagnatori che
hanno subito sospensione di patente negli ultimi 5 anni o che
hanno più di 60 anni.
Dopo aver ottenuto l'autorizzazione, ci si potrà rivolgere ad
un'autoscuola per seguire il percorso educativo di 10 ore di
guida minime (suddivise in 5 moduli) facendo vidimare presso
l'UMC il libretto personale di guida che andrà firmato (allievo)
e controfirmato (istruttore). Finito il percorso (che potrà
essere implementato con altre ore a richiesta) verrà comunque
rilasciato dall'autoscuola l'attestato (indipendentemente dalle
capacità acquisite) che permetterà la GUIDA ACCOMPAGNATA col
proprio mezzo (che dovrà avere un rapporto tara/potenza non
superiore a 55kw/t con un massimo di 70kw). Durante questa fase
sull'autovettura ci dovranno essere solo 2 persone e se verranno
commesse infrazioni l'autorizzazione sarà revocata. Solo nel
caso che l'istruttore di scuola guida sia stato nominato come
terzo tutore nell'autorizzazione, si potrà riprendere in un
secondo tempo a fare lezioni di guida con l'autoscuola (qualora
non ci sia più, per esempio, la disponibilità di papà e mamma).
Al compimento del diciottesimo anno d'età si potrà chiedere il
FOGLIO ROSA per la patente B e sarà possibile fare l'esame di
guida per il conseguimento dopo un mese e un giorno con la
vettura dotata di doppi comandi (durante questo periodo si
potranno fare esercitazioni di guida con l'autoscuola scelta o a
casa con qualsiasi vettura come si faceva prima). Una volta
conseguita la patente B non sarà possibile, per un anno, guidare
vetture di potenza superiore a quella usata durante la guida
accompagnata e, per tre anni, si verrà considerati neopatentati
con le relative limitazioni. A seguito di questo provvedimento,
verrà presto approvata anche la variazione al
percorso alternativo, cioè quello normale del conseguimento
diretto della patente B a diciotto anni che verrà implementato
dall'obbligo di fare 6 ore di guida obbligatorie (divise in tre
moduli notturna/extraurbane/autostrade)Naturalmente chi ha già
fatto le 10 ore della guida accompagnata sarà esonerato da tale
obbligo. |
In vigore da
02/05/2012 obbligo di 6 ore guida certificata |
Da mercoledì 02/05/2012 è partita la
modifica al percorso alternativo alla guida
accompagnata, cioè il conseguimento della Patente B al
compimento dei 18 anni senza alcuna esperienza
precedente (come si è sempre fatto). La novità consiste
nel fatto che, dopo le normali esercitazioni di guida di
base, sono state rese obbligatorie 6 ore di
guida certificata (2 in visione notturna, 2 in
strade extraurbane e 2 in strade extraurbane principali
o autostrada). Questo vale per le pratiche protocollate
dopo il 30/04/2012 e non ha valore retroattivo. Chi ha
già fatto le 10 ore di guida certificata della guida
accompagnata, al compimento del diciottesimo anno,
conseguendo la patente B, sarà esonerato da tale
obbligo. |
In
vigore dal 17/09/2012 Scadenza delle Patenti |
Recependo la circolare 23907 del
07/09/2012 la D.G. del D.T.T. ha dovuto fare un passo
indietro rispetto a quanto aveva precedentemente sancito
escludendo le patenti di guida dalla semplificazione
della scadenza come era stato fatto per altri documenti
personali (D.L. n.5 del 09/02/2012). In pratica cosa
cambia?
La nuova norma prevede che la scadenza di tutti i
documenti di riconoscimento coincida con la data di
compleanno del titolare immediatamente successiva alla
vecchia scadenza prevista. Per carta d'identità
l'applicazione è facile, per le patenti più complicata.
Infatti una Patente cat. B può valere 10, 5, 3, 2 anni
solo in base all'età; in generale poi, la scadenza varia
in base alla categoria, alla presenza di patologie,
disabilità o ostatività imposte dalle Autorità. Per
semplificare il campo di applicazione sarà limitato alle
sole cat. A, B, AM, BE con scadenza ordinaria in base
alla sola età. Sono quindi escluse le patenti superiori,
tutte le patenti da CML e quelle limitate per qualsiasi
motivo.
Già al primo rilascio, le nuove patenti avranno scadenza
posticipata alla data di compleanno.
Per quanto riguarda la prima scadenza delle patenti
conseguite prima dell'entrata in vigore della norma, si
applicano gli stessi criteri del conseguimento.
Invece, per i rinnovi successivi al primo, con patente
già allineata (scadenza/compleanno) se il titolare ne
chiede il rinnovo a patente già scaduta, avrà comunque
un rinnovo coincidente con la data di compleanno,
sottraendo alla normale validità il numero di giorni di
ritardo.(es: Mario ROSSI nato il 10/09/1972 con patente
scadente quindi il 10/09/2012 si presentasse alla visita
medica il 20/09/2012 la sua patente verrebbe rinnovata
solo comunque fino al 10/09/2022). Questo per evitare di
avere un anno di validità in più, semplicemente
ritardando di un giorno il rinnovo!! |
In
vigore dal 19/01/2013 D.L. 18/04/2011 |
Modifiche all'art.115 C.d.S.
sulla conduzione dei veicoli:
-anni 14 per la guida con pat.AM senza
possibilità di passeggero
-anni 16 per la guida con pat.A1 o B1
senza possibilità di passeggeri
-anni 18 per guidare veicoli possibili
con patenti AM, A1, B1 con passeggeri a bordo, veicoli
guidabili con pat.A2, B, BE, C1 e C1E
-anni 20 per guidare veicoli
della cat.A a condizione che si sia titolari della A2 da
due anni
-anni 21 per guidare tricicli con
pat.A, veicoli con pat. C e CE, veicoli con pat.D e DE,
veicoli che richiedono il KA o KB e veicoli in servizio
di emergenza
-anni 24 per guidare veicoli con pat.A,
D o DE.
Modifiche all'art.116 C.d.S. in materia di
patenti:
-pat.AM per la guida di veicoli a due,
tre o quattro ruote con motore a scoppio di 50cc. o se
altro motore con massimo 4kw di potenza e comunque con
velocità massima non superiore a 45km/h. Il quadriciclo
leggero non può superare i 350kg. di massa.
-pat.A1 per la guida di motocicli con
125cc, potenza massima di 11kw. e con rapporto
potenza/peso non superiore a 0,1kw/kg. e tricicli con
potenza massima di 15 kw.
-pat.A2 per la guida di motocicli con potenza non
superiore a 35 kw con rapporto potenza/peso non
superiore a 0,2 kw/kg purchè non derivati da versioni
che sviluppano una potenza doppia ( fine delle maximoto
depotenziate!!!)
-pat.A si guidano tutti i motoveicoli
compreso le maximoto
-pat.B1 per guidare quadricicli
per trasporto persone con massa a vuoto inferiore
o pari a 400kg. e per trasporto cose con limite
analogo a 550 kg. e potenza massima 15kw.
-pat.B per guidare autovetture
fino a 8 posti+conducente o autocarri fino a 3,5t anche
se trainanti rimorchi fino a 750kg. Il rimorchio
agganciabile a tali autoveicoli può superare i 750kg. a
condizione che il complesso non superi 4250kg. In questo
caso però è richiesta una prova supplementare di guida
con rilascio di nuova patente con adeguato codice
specifico comunitario.
-pat.BE per guidare autoveicoli di
categoria B trainanti rimorchi o semirimorchi di massa
massima autorizzata di 3500kg
-pat.C1 per guidare autoveicoli diversi
da quelli guidabili con pat.D1 o C di massa massima
autorizzata superiore a 3500Kg ma non superiore a 7500kg
con otto posti escluso il conducente e con traino
massimo di 750kg
-pat.C1E per guidare complessi di
veicoli formati da una motrice di categoria guidabile
con C1 e rimorchi o semirimorchi superiori a 750kg a
patto che la massa massima autorizzata del complesso non
superi 12000kg.
Complessi di veicoli formati da una motrice della
categoria guidabile con pat.B e di un rimorchio o
semirimorchio con massa superiore a 3500kg a patto che
la massa massima autorizzata del complesso non superi
12000 kg.
-pat.C per guidare autoveicoli diversi
da D1 o D con massa massima autorizzata superiore
a 3500 kg con otto posti escluso il conducente e
trainanti un rimorchio di 750kg.
-pat.CE per guidare complessi di
veicoli composti da una motrice guidabile con pat.C e
rimorchi o semirimorchi con massa massima autorizzata
superiore a 750kg.
-pat.D1 per guidare autoveicoli per
trasportare non più di sedici passeggeri oltre al
conducente e con lunghezza massima di 8m., trainanti un
rimorchio di 750kg.
-pat.D1E per guidare complessi di
veicoli con motrice guidabile con pat.D1 e rimorchi con
massa massima autorizzata superiore a 750kg.
-pat.D per guidare autoveicoli per il
trasporto di più di otto persone oltre al conducente
anche se trainanti un rimorchio di 750kg.
-pat.DE per guidare complessi di
veicoli composti da una motrice guidabile con pat.D e da
un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a
750kg.
|
|
' introdotta l'obbligatorietà del
certificato di non abuso di sostanze alcoliche e il non
uso di sostanze stupefacenti all'atto del rilascio del
certificato medico per il conseguimento di qualsiasi
grado di patente o abilitazione professionale. Sarà
necessario anche all'atto del rinnovo (tranne pat.A o
B) (ART.23) NON SI SA ANCORA
QUANDO!! |